ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA

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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/06/2020 DELIBERA NUMERO 28
....omissis....
OGGETTO: Modifiche regolamento esami integrativi e di idoneitàProtocollo n. 3706

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 10 del D. Lgs 297 del 2004;

Visti gli artt. N. 18, 19 e 24 O.M. n.90 del 21.05.01;

Visto l’art 192 c. 6 del D.Lgs 297/94;

Visto il DPR n. 122 del 2009;

Tenuto conto del DL n. 22 del 8 aprile 2020 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Vista la situazione di emergenza epidemiologica che si è venuta a creare per cui è necessario adottare misure tese a ridurre assembramenti;

Visto il Regolamento per gli esami integrativi e di idoneità modificato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 17 maggio 2019;

Tenuto conto dei vincoli normativi vigenti per l'effettuazione degli esami integrativi e di idoneità;

TENUTO CONTO della DELIBERA NUMERO 31 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 05/06/2020 con la quale vengono proposte modifiche al regolamento degli esami integrativi e di idoneità: 



DELIBERA

all'unanimità le seguenti modifiche al regolamento degli esami integrativi e di idoneità al fine di rendere più snelle le procedure e di ridurre, nel rispetto della normativa vigente


Art. 2 passaggi al secondo anno

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della scuola secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’IIS Rossi di Massa devono presentare apposita domanda di norma prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre la conclusione del primo quadrimestre.

Essi sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994, che consistono in un colloquio sostenuto davanti ad un docente della materia e ad un altro docente di materia affine individuati dal dirigente scolastico diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi relativi alle materie non seguite nell’indirizzo di provenienza nel corso del primo anno, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo. I programmi sono in ogni caso quelli del corso A dell’indirizzo di studio richiesto e debbono essere consegnati a cura della segreteria allo studente facendone firmare per ricevuta una copia. 

Art. 3 Passaggi durante il 2° anno

Se le richieste di cui all’art. 3 vengono presentate dopo l’inizio delle lezioni ma entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del primo periodo dell’anno scolastico della scuola di appartenenza valgono le stesse disposizioni di cui al paragrafo precedente; in questo caso però il colloquio sarà effettuato dal docente della materia di cui è prevista l’integrazione nel corso delle lezioni. Per procedere all’accettazione della domanda occorre che lo studente presenti oltre alla pagella della classe prima, un documento della scuola di provenienza attestante i voti conseguiti nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe seconda o i risultati dello scrutinio del primo periodo. In questo caso i programmi saranno quelli del corso in cui lo studente è stato inserito. Non è consentito il passaggio tra diversi indirizzi trascorso il termine sopra indicato. 

art 4  Iscrizione al 3° anno o superiore – ESAMI INTEGRATIVI, terzo paragrafo

Il dirigente scolastico o suo delegato, con l'eventuale collaborazione dei docenti dell’istituto che insegnano nell’indirizzo richiesto dallo studente, effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi ammetterà tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza comprese quelle degli anni precedenti assenti nel percorso di studio seguito ma presenti in quello richiesto. I programmi sono in ogni caso quelli del corso A dell’indirizzo di studio richiesto. Copia del programma consegnata debitamente firmata dallo studente se maggiorenne o dai genitori è ritirata dalla segreteria e consegnata alla commissione. La sessione d’esame deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico. La Commissione per gli esami integrativi è unica per ogni indirizzo ed è costituita dal dirigente scolastico o suo delegato, da docenti individuati dal dirigente che insegnano nell’indirizzo richiesto (un docente per ogni materia insegnata nell'indirizzo). Spetta alla commissione decidere dopo aver esaminato il curricolo dello studente se sottoporlo a prova scritta per quelle materie in cui è prevista tale modalità dai curricoli nazionali o valutare le competenze relative alle prove scritte durante la prova orale. La prova scritta può essere svolta anche in modalità computer based purché sia garantita la vigilanza durante la sua effettuazione. La commissione può operare durante le prove orali in sottocommissioni costituite minimo da due docenti. L’assistenza durante le eventuali prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti dell’istituto e la prova può essere effettuata per la stessa materia o anche per più materie da candidati per indirizzi e/o classi diverse cui viene però proposto un testo specifico relativo alla materia, al percorso scolastico dello studente e alla classe per cui si chiede l’integrazione o l’idoneità. Le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina nominato nella commissione. La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti della commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova.

La valutazione finale di ciascun studente deve essere effettuata dalla commissione costituita dai docenti delle materie insegnate nella classe in cui lo studente aspira e dai docenti delle materie per cui ha sostenuto l'esame per anni precedenti non comprese nelle materie della classe cui lo studente aspira che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti.

art. 6 - ESAMI di IDONEITA' paragrafo 3

La Commissione per gli esami di idoneità è unica per ogni indirizzo ed è costituita dal dirigente scolastico o suo delegato e da docenti individuati dal dirigente scolastico in numero e tipologia di insegnamento corrispondenti a tutte le materie insegnate nell'indirizzo. I programmi di studio sono quelli del corso A dell’indirizzo richiesto e sono consegnati dalla segreteria allo studente al momento della presentazione della domanda. Copia del programma consegnato debitamente firmata dallo studente se maggiorenne o dai genitori è ritirata dalla segreteria e consegnata alla commissione. La commissione può operare durante le prove orali in sottocommissioni di due docenti. L’assistenza durante le eventuali prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti dell’istituto e la prova può essere effettuata per la stessa materia o anche per più materie da candidati per indirizzi e/o classi diverse cui viene però proposto un testo specifico relativo alla materia, al percorso scolastico dello studente e alla classe per cui si chiede l’integrazione o l’idoneità. La prova scritta può essere svolta anche in modalità computer based purché sia garantita la vigilanza durante la sua effettuazione. Le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina nominato nella commissione. La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti della commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova e l’altro una materia affine.

La valutazione finale di ciascun studente deve essere effettuata dalla commissione costituita dai docenti delle materie insegnate nella classe in cui lo studente aspira e dai docenti delle materie per cui ha sostenuto l'esame per anni precedenti non comprese nelle materie della classe cui lo studente aspira che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti.

LA SEGRETARIA                                                     LA PRESIDENTE
Rosaria Bonotti                                                    Alessandra Giuseppini


VISTO
Per copia conforme
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. MASSIMO CECCANTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AFFISSO ALL'ALBO IL 06/06/2020


Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.