ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA
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VISTO il D.Lgs 16.4.1994, n.297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8.3.99 n. 275;
VISTO il D.P.R. 248/1998 integrato dal D.P.R. 235/2007 Statuto degli studenti e delle studentesse;
VISTI gli articoli 5 e 6 del Regolamento di Istituto riguardanti i ritardi e le uscite anticipate;
PRESO ATTO della richiesta avanzata da alcuni membri del Consiglio di Istituto di rivedere la precedente decisione che prevedeva di inserire nel conteggio delle violazioni relative al dovere di frequenza ai fini disciplinari anche le uscite anticipate non motivate per mezzo di opportuna documentazione come indicato nel regolamento di istituto articoli 5 e 6.
SENTITA la relazione del dirigente scolastico che ha ricordato che tale decisione era stata presa per limitare l'uso eccessivo della possibilità di utilizzare l'uscita anticipata non adeguatamente motivata soprattutto da parte degli studenti maggiorenni per evitare verifiche;
TENUTO CONTO della necessità di rendere coerente quanto previsto dal Regolamento di Istituto con il Regolamento di disciplina degli studenti;
CONSIDERATO che la semplice aggiunta delle uscite anticipate ai ritardi fermo restando il numero massimo di 8 eventi nell'anno scolastico come limite non sanzionabile è percepito dalla maggioranza del Consiglio di Istituto come eccessivo;
DELIBERA
a maggioranza di separare i ritardi dalle uscite anticipate tenendo fermo il limite di 8 per i ritardi non motivati e introducendo il limite di 5 uscite annue non motivate da considerarsi separatamente. Per il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2019 - 20 le uscite anticipate non avranno effetto sul piano disciplinare, mentre a partire dal 1° febbraio 2020 le uscite anticipate non motivate e non sanzionabili saranno al massimo 3, dopodiché si applicheranno le stesse norme previste per i ritardi.
LA SEGRETARIA LA PRESIDENTE
Rosaria Bonotti Alessandra Giuseppini
Per copia conforme
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. MASSIMO CECCANTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993