ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA

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ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 18/05/2018 DELIBERA NUMERO 48
....omissis....
OGGETTO: Proposta criteri assegnazione docenti alle classiProtocollo n. 3599

IL COLLEGIO

VISTO l'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 297 – 1994;

VISTI i commi n. 5 e 63 della Legge 107 del 2015;

VISTA la nota 2852 del 05-09-2016

VISTO il CCNL, comparto scuola 2016/2018;

VISTO il D.Lgs. 165/2001, art.25;

VISTO il D.Lgs. vo 150/2009;

VISTA la Legge n. 107 del 2015 che istituisce l'organico dell'autonomia;

TENUTO CONTO della proposta del dirigente scolastico;

SENTITE le osservazioni dei singoli docenti intervenuti;

CONSIDERATO il Piano di utilizzazione dei docenti con ore di potenziamento del corrente anno scolastico;

TENUTO CONTO dell'esigenza di assegnare cattedre sulla base della quantità di ore presenti per ciascuna disciplina in ogni indirizzo nel rispetto dell'obbligo di costituire cattedre di 18 ore;

PRESE IN CONSIDERAZIONE tutte le esigenze di carattere didattico legate all'assegnazione dei docenti alle cattedre;



DELIBERA

all'unanimità di fornire parere positivo per i seguenti criteri per l'assegnazione delle cattedre ai docenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto:

Obiettivo prioritario per l’assegnazione dei docenti alle classi, una volta salvaguardati il principio della continuità dell’insegnamento della materia per il gruppo o la classe nel primo biennio e negli ultimi tre anni e le prerogative che la norma attribuisce alla dirigenza in termini di valutazione della positività della relazione tra docente e classe al fine di garantire agli studenti il diritto alla continuità dell’insegnamento, è quello di evitare il manifestarsi di evidenti disuguaglianze tra i vari corsi in termini di presenza di insegnanti nuovi o precari. Per l’assegnazione dei docenti alle classi si indicano i seguenti criteri nell’ordine:

 

?              rispettare i vincoli legati alla quantità di ore previste per ciascuna disciplina nel rispetto della norma che prevede la costituzione di tutte le cattedre di 18 ore;

?              garantire la continuità dell’insegnante per le specifiche discipline in ciascuna classe del primo biennio e negli ultimi tre anni (diritto alla continuità da parte degli studenti);

?              garantire, nel rispetto del criterio di continuità precedentemente enunciato, la continuità nell’indirizzo prevalente in cui ciascun docente ha insegnato nel precedente anno scolastico (competenze acquisite dal docente);

?              distribuire le ore di potenziamento in modo da facilitare la costituzione di cattedre miste ed evitare nei limiti del possibile l’individuazione di docenti specifici per le attività di potenziamento (omogeneità tra gli insegnanti rispetto al rapporto tra posti cattedra e posti potenziamento)

?              garantire l’equilibrio di assegnazione di insegnanti stabili nei vari corsi e classi (equilibrio tra le classi rispetto alla continuità);

?              evitare nei limiti del possibile l’eccessiva frammentazione tra le classi dell’insegnamento di materie affini affidate ad un solo docente sulla base delle indicazioni didattiche degli specifici dipartimenti e nello stesso tempo non superare il limite di due materie assegnate a ciascun docente in ciascuna classe (evitare sia frammentazione che presenza eccessiva del docente in una classe);

?              mantenere nei limiti del possibile la coerenza rispetto alla “tipicità” della classe di concorso per ciascun specifico indirizzo sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016 come definito dal parere fornito dal Collegio dei docenti;

?              tener conto del possesso di specifiche competenze o esperienze in caso di particolari esigenze legate ai progetti e alle sperimentazioni proposte nel POF o alla presenza di studenti disabili (competenze acquisite dal docente);

?              garantire, nel rispetto dei criteri di continuità nelle classi e negli indirizzi sopra enunciati, la continuità nella sede in cui ciascun docente ha insegnato nel precedente anno scolastico;

Il dirigente scolastico potrà derogare dal principio della garanzia della continuità qualora lo ritenga indispensabile, oltre che per motivi documentati legati alla valutazione della positività del rapporto docente – classe, per poter riorganizzare la composizione dei diversi consigli di classe anche per rendere operativo il vincolo della costituzione di tutte le cattedre di 18 ore e per applicare i criteri sopra enunciati qualora gli stessi entrino in conflitto tra loro.

Le richieste dei docenti per occupare cattedre non assegnate sulla base dei sopra enunciati criteri verranno prese tenendo conto di:

          punteggio nella graduatoria interna o, successivamente, nella graduatoria di provenienza per i docenti a tempo determinato;

          richieste di carattere personale in particolare legate alla presenza di figli o parenti fino al terzo grado nella classe.
Il confronto tra RSU e sindacati in relazione all'assegnazione dei docenti alle sedi dovrà tenere conto del fatto che nella sede Rossi sono presenti classi dell'indirizzo linguistico per cui, vista la breve distanza tra le due sedi e la collocazione nello stesso comune, e della rilevanza dei criteri della continuità didattica (classe del biennio e del triennio) e di indirizzo.

 IL SEGRETARIO                                                                                                IL PRESIDENTE  
Carlo Paolini                                                                                                     Massimo Ceccanti


VISTO
Per copia conforme
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. MASSIMO CECCANTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AFFISSO ALL'ALBO IL 22/05/2018


Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.