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ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 18/05/2018 DELIBERA NUMERO 44
....omissis....
OGGETTO: Criteri effettuazione prove per studenti con giudizio sospesoProtocollo n. 3409

IL COLLEGIO

Visto il Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

 

Vista l'OM n. 92 del 2007 che stabilisce all'art.4 comma 1 che il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe;

 

Visto il DPR 122 del 2009;

 

Sentita la proposta del dirigente scolastico;

 

Apportate le modifiche proposte dai docenti;



DELIBERA

all'unanimità di effettuare le prove per gli studenti con giudizio sospeso nel rispetto delle seguenti modalità:

 

Spetta al docente del consiglio di classe titolare delle discipline oggetto di esame predisporre le prove di accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da parte del docente che eventualmente ha tenuto i corsi di recupero frequentati dai propri studenti.

 

Le prove dovranno riguardare solo i moduli o gli argomenti indicati nel verbale dello scrutinio e comunicati agli studenti.

 

Gli studenti svolgeranno, quando previsto dalla tabella sotto riportata, la prova scritta, pratica o scritto-grafica alla presenza di almeno due docenti del consiglio di classe. Possono essere formate per la vigilanza sottocommissioni di classi miste. Le prove saranno corrette dal docente che ha sospeso il giudizio e da due altri docente del consiglio di classe, che opereranno come sottocommissione.

 

·        Storia dell'arte: orale;

·        Lingua e letteratura italiana: scritto e orale;

·        Lingua e cultura greca: scritto e orale;

·        Lingua e cultura latina (liceo classico): scritto e orale;

·        Lingua e cultura latina (liceo scienze umane biennio): scritto e orale;

·        Lingua e cultura latina (liceo scienze umane triennio): orale;

·         Lingua e cultura straniera: scritto e orale;

·        Lingua latina (Liceo linguistico biennio): scritto e orale;

·         Storia e geografia: orale;

·         Filosofia: orale;

·         Storia: orale

·        Scienze umane: scritto, orale solo in caso di insufficienza allo scritto;

·         Matematica: scritto, orale solo in caso di insufficienza allo scritto;

·         Fisica: orale;

·         Scienze naturali: orale;

·        Scienze motorie: scritto, orale solo in caso di insufficienza allo scritto;

·         Diritto ed economia (Liceo scienze umane): orale;

·         Diritto ed economia politica (Liceo economico sociale): scritto e orale.

 

La prova orale, che dovrà riguardare solo i moduli o gli argomenti indicati nel verbale dello scrutinio e comunicati agli studenti, sarà sostenuta di fronte ad almeno tre docenti del consiglio di classe tra i quali il docente che ha sospeso il giudizio.

Nelle discipline in cui è prevista la prova orale solo in caso di insufficienza alla prova scritta lo studente, al fine di migliorare il proprio voto, può chiedere di sostenere  la prova orale anche nel caso in cui la prova scritta risulti sufficiente.


La valutazione della/delle prova/e di recupero deve essere coerente con i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e con le eventuali declinazioni degli stessi all'interno dei documenti programmatici stilati a inizio anno dal consiglio di classe e dai singoli docenti. A tal fine è necessaria la formulazione di un giudizio esauriente che motivi la valutazione e dal quale si dovrà evincere, in maniera del tutto trasparente, il meccanismo che ha portato la sottocommissione esaminatrice all'attribuzione della proposta di voto alla prova.

 

La valutazione finale dello studente spetterà al consiglio di classe nella veste di collegio perfetto e si esprimerà attraverso un voto e un giudizio per ciascuna disciplina con giudizio sospeso e un giudizio di ammissione o di non ammissione. Per gli studenti delle classi terze e quarte il consiglio di classe provvederà anche all'attribuzione del credito scolastico.

Dovrà inoltre essere effettuata l’integrazione delle attività di alternanza scuola lavoro effettuate durante il periodo estivo.

IL SEGRETARIO                                                                                 IL PRESIDENTE
Carlo Paolini                                                                                        Massimo Ceccanti


VISTO
Per copia conforme
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. MASSIMO CECCANTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AFFISSO ALL'ALBO IL 22/05/2018


Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.