ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA

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COMUNICAZIONE INTERNA N. 17Massa, 08/09/2016


Tutto il personale, studenti e loro famiglie


OGGETTO: Indicazioni per l'inizio dell'anno scolastico

INGRESSO A SCUOLA

 

L’ingresso degli studenti nelle aule avviene tra il primo suono della campana ed il secondo, che segnala l’effettivo inizio delle lezioni. L’ingresso a scuola avviene alle ore 8 (suono della prima campana) per permetter agli studenti che utilizzano i mezzi pubblici di arrivare in orario. Alle ore 8,05 le lezioni debbono iniziare. L’intervallo è previsto per entrambe le sedi dalle ore 10,50 alle ore 11,05. Nei giorni in cui sono previste 6 ore la campana suonerà alle ore 13,55 per permettere agli studenti che debbono prendere i mezzi pubblici di raggiungere le fermate o la stazione ferroviaria in tempo utile.

 

Dopo il suono della seconda campana gli studenti saranno considerati ritardatari.

Durante l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico i collaboratori scolastici effettueranno la vigilanza nei pressi delle porte di accesso e nei corridoi. La responsabilità di vigilare porte d'accesso, corridoi e bagni da parte dei collaboratori scolastici permane per tutto il periodo di presenza degli studenti a scuola sulla base di quanto indicato dall'orario delle lezioni e dal calendario delle attività previste dal POF.

In particolare i collaboratori scolastici dovranno non consentire l’accesso a persone estranee alla scuola prive di autorizzazione, compresi i genitori ad eccezione dell’accesso agli spazi in cui vengono effettuati i colloqui con gli insegnanti nel periodo individuato nel piano delle attività o di appuntamenti con il dirigente scolastico, i collaboratori del dirigente, i coordinatori dei consigli di classe e altro personale della scuola. In ogni caso non deve essere consentito l’accesso ai genitori nelle zone in cui sono presenti le classi senza che il genitore venga accompagnato da un collaboratore scolastico o da un docente.

Per quanto riguarda la sede Pascoli si ricorda che la segreteria è unica e ha sede presso la sede Rossi. In caso di particolari situazioni di urgenza, i genitori possono contattare il docente delegato presente in sede o l’assistente amministrativo incaricato di tenere i contatti con la sede Pascoli. In tal caso comunque l’accesso agli uffici della sede Pascoli al primo piano è concesso solo se è possibile al collaboratore scolastico accompagnare il genitore nei locali degli uffici.

I collaboratori scolastici debbono chiedere l’autorizzazione all’accesso ai locali della scuola anche ad eventuali tecnici e personale dell’Amministrazione provinciale o di altro ente cui spettano compiti di manutenzione e assistenza. In ogni caso i collaboratori sono tenuti ad avvertire il docente delegato della sede o la DSGA dell’arrivo di tale personale.

Per quanto riguarda la gestione dei ritardi si ricorda che:

Il ritardo non giustificato costituisce una violazione dei doveri degli studenti. Tutti i ritardi degli studenti minorenni superiori a 5’ minuti rispetto all’inizio della lezione o comunque ripetuti debbono essere giustificati dalla famiglia salvo quelli derivati dall’uso dei mezzi di trasporto pubblici per i quali deve essere stata presentata richiesta di autorizzazione alla segreteria didattica. Lo studente maggiorenne deve giustificare in forma scritta il proprio ritardo. Il responsabile di sede può decidere, soprattutto in presenza di ritardi ripetuti, se informare la famiglia dello studente maggiorenne.

Lo studente che arriva in ritardo, prima di recarsi in classe, deve ritirare l’autorizzazione dal docente delegato per la gestione della sede o, in assenza di questi, dal collaboratore scolastico presente in portineria.

Il docente delegato per la gestione della sede, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, deve inserire sul sito della scuola l’indicazione del ritardo e i motivi.

Il docente della prima ora segnala sul registro il ritardo dopo aver preso visione dell’autorizzazione, salvo quelli derivati dall’uso dei mezzi di trasporto pubblici.

Il reiterarsi di ingressi privi di una valida motivazione dovrà essere segnalato, a cura del docente delegato per la gestione della sede, al dirigente scolastico e sarà sanzionato con la procedura prevista dal regolamento di disciplina.

Sono considerati ritardi o entrate posticipate dovuti a cause di forza maggiore e quindi motivati e non considerati ai sensi della procedura prevista per l’irrogazione di sanzioni disciplinari e del calcolo delle assenze:

  1. il ritardo del mezzo pubblico;
  2. l’incidente stradale autocertificato che ha coinvolto il genitore e/o lo studente;
  3. i motivi di salute, le visite mediche, le analisi cliniche, le donazioni di sangue certificati o, in caso di improvvisi malesseri, autocertificati dai genitori o dagli stessi studenti maggiorenni;
  4. gravi e urgenti motivi personali o familiari autocertificati dai genitori o dagli stessi studenti maggiorenni.

Sono considerate motivazioni valide per le uscite anticipate:

  1. motivi di salute (visite mediche, analisi cliniche ecc.) certificati dall’autorità sanitaria o improvvisi malesseri;
  2. partecipazione a gare sportive ufficiali o a sedute di allenamento, certificate dalla società sportiva di appartenenza;
  3. gravi e urgenti motivi personali o familiari autocertificati dai genitori o dagli stessi studenti maggiorenni.

Le dichiarazioni false da parte degli studenti verranno sanzionate come previsto dal regolamento di disciplina degli studenti.

Le indicazioni generiche “motivi personali o familiari” non costituiscono motivazione valida.

 

L'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina costituisce presupposto necessario per l'applicazione successiva dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

Inoltre si ricorda che l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico è consentito solo al suono della prima campanella, salvo diversa autorizzazione del dirigente scolastico.

Gli studenti che hanno necessità di un'autorizzazione permanente ad entrare in ritardo a causa dei mezzi pubblici dovranno presentare, insieme alla domanda, l'orario del mezzo pubblico utilizzato che comprenda anche l'orario della corsa precedente a quella abitualmente usata per venire a scuola. Sulla base di tale orario verrà individuata l'ora presunta di arrivo a scuola. Ritardi ulteriori rispetto a tale ora dovranno essere giustificati dalle famiglie di volta in volta. La scuola si riserva la possibilità di controllare l'orario effettivo di arrivo del mezzo pubblico.

Si ricorda che i docenti debbono trovarsi nell’aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI

I docenti sono direttamente responsabili della vigilanza sugli studenti. In presenza di comportamenti e atteggiamenti vietati dal regolamento di istituto i docenti devono fare in modo che tali comportamenti cessino. Se ciò non avviene o se i comportamenti manifestati dagli studenti sono di una certa gravità, i docenti debbono attivare la procedura prevista per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari utilizzando gli appositi moduli presenti sul sito. Il permanere di comportamenti inadeguati all'ambiente scolastico senza che il docente intervenga costituisce responsabilità disciplinare da parte del docente.

Durante il cambio dell'ora gli alunni dovranno rimanere in aula. I docenti con difficoltà a raggiungere l’aula in cui dovranno tenere la lezione successiva a causa di problemi logistici dovranno chieder l’aiuto dei collaboratori scolastici, pertanto questi dovranno farsi trovare al cambio dell’ora nella posizione loro assegnata in modo da poter aiutare i docenti nella vigilanza degli studenti.

Durante le lezioni gli studenti possono essere autorizzati ad uscire dall'aula solo per motivi urgenti, non più di uno alla volta per ciascuna classe, a meno che non sia presente un valido motivo. La permanenza di più studenti della stessa classe nei corridoi della scuola o nei bagni senza un valido motivo costituisce motivo di responsabilità personale da parte del docente che li ha autorizzati anche per eventuali comportamenti scorretti o danni a persone o cose provocati dagli studenti.

Non è consentito agli studenti durante le ore di lezione sostare nei corridoi o recarsi in cortile senza la presenza del docente o di altro personale della scuola.

È assolutamente vietato agli studenti abbandonare l’edificio scolastico durante l’orario delle lezioni senza autorizzazione anche da parte degli studenti maggiorenni.

Si ricorda inoltre che nessuna norma consente l’irrogazione di sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento temporaneo di studenti dalle classi durante le lezioni. La presenza di studenti nei locali della scuola allontanati dalla classe per motivi disciplinari non è consentita. Il docente che sanziona gli studenti con l'allontanamento temporaneo dalle lezioni si assume tutte le responsabilità di carattere disciplinare, civile e penale legate ad eventuali conseguenze di tale scelta.

 Personale e studenti debbono fare attenzione a non lasciare oggetti di loro proprietà incustoditi in quanto la scuola non risponde di danni o furti poiché non vi è in alcun modo una presa in custodia di oggetti non di proprietà della scuola depositati in spazi interni o esterni.

USCITA ANTICIPATA

L'uscita anticipata è consentita solo per gravi e/o urgenti motivi. Gli studenti minorenni, tranne casi eccezionali autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, non possono uscire senza la presenza di un genitore o di un adulto da essi delegato. Per quanto riguarda gli studenti maggiorenni, non è necessaria l’autorizzazione della famiglia, che però deve in ogni caso essere informata dell’avvenuta uscita anticipata dello studente.

USO DEI CELLULARI

Non è consentito l’uso del cellulare durante le lezioni. Tale divieto vale anche per i docenti. Nel caso in cui il docente individui uno studente che sta utilizzando il cellulare, deve invitarlo a spegnerlo. In caso di rifiuto o di reiterazioni del comportamento vietato il docente è tenuto irrogare la sanzione prevista dal regolamento di disciplina o ad avviare il procedimento disciplinare in caso di atteggiamenti o comportamenti che violano altre norme del regolamento.

FALSIFICAZIONE DI FIRME E GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Si invitano i docenti ad un controllo puntuale delle giustificazioni delle assenze e ad avvisare il DS nel caso in cui queste non vengano giustificate dopo 5 giorni.

Il dirigente scolastico deve essere informato anche della presenza di firme non autentiche su giustificazioni o altri documenti. Anche in questo caso verranno irrogate le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

DIVIETO DI FUMO

È vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto (cortili e spazio antistante l’uscita principale sede Rossi). È vietato anche l'uso della sigaretta elettronica. Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nonché le eventuali sanzioni disciplinari previste dal regolamento d'istituto.

I responsabili del controllo del divieto di fumo sono il docente delegato per la gestione della sede o altri docenti incaricati dal dirigente che oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nei confronti degli studenti, del personale e di altri soggetti presenti nell’edificio scolastico e negli spazi esterni di pertinenza dell’istituto possono avviare nei confronti degli studenti la procedura per l’irrogazione della sanzione disciplinare prevista dal regolamento di disciplina, in particolare nel caso in cui allo studente sia già stata comminata precedentemente la sanzione amministrativa. Si ricorda comunque che in conseguenza dell’esercizio della funzione docente o del dovere di vigilanza per i collaboratori scolastici può costituire responsabilità personale non intervenire nel caso in cui si veda uno studente fumare negli spazi interni o esterni della scuola, in particolare se minorenne.

 INTERVALLO

La vigilanza degli studenti è affidata al docente dell'ora che precede l'intervallo. Gli studenti durante l'intervallo resteranno nelle loro aule o nei corridoi immediatamente adiacenti. E' consentito anche l'uso degli spazi esterni dove può essere garantita la presenza dei collaboratori scolastici.

Al termine dell'intervallo gli studenti debbono rientrare rapidamente in classe per consentire al docente di svolgere la propria lezione. I rifiuti (carta, lattine, bottiglie) devono essere gettati negli appositi contenitori. I docenti e i collaboratori scolastici sono inviatati a far rispettare tale norma come previsto dal regolamento di istituto.

Non è consentito l’acquisto di bevande durante le ore di lezione se non previa autorizzazione del docente legata a casi particolari. Si ricorda ancora che i docenti non debbono far uscire dall’aula gli studenti se non per motivi urgenti e uno per volta per ogni classe.

VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI

Si ricorda che i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, pur presentandosi come atti di natura sanzionatoria, costituiscono prioritariamente uno strumento educativo e preventivo finalizzato a far acquisire la consapevolezza delle proprie responsabilità e il disvalore sociale di determinati comportamenti e atteggiamenti. Solo in casi particolarmente gravi essi possono assumere un valore essenzialmente repressivo e di allontanamento dalla comunità scolastica. In quanto strumento educativo, il provvedimento disciplinare rientra nella specifica competenza della funzione docente nella sua duplice articolazione individuale e collegiale. Altri organi (dirigente e consiglio di istituto) subentrano nel caso in cui i provvedimenti del singolo docente o del consiglio di classe risultino inefficaci o quando la gravità dei comportamenti sia tale da creare problemi per il normale funzionamento della scuola. Il provvedimento disciplinare in quanto esercizio di un potere tecnico discrezionale è però anche un procedimento amministrativo che deve svolgersi e concludersi secondo le previsioni della L. 241/90. Al procedimento, di carattere amministrativo si applica dunque la disciplina della L. 241/90 in tema di:

- avvio del procedimento (comunicazione ai genitori per i minorenni o allo studente maggiorenne),

- formalizzazione dell’istruttoria,

- obbligo di conclusione espressa (provvedimento sanzionatorio o archiviazione),

- obbligo di motivazione e termine (30 giorni).

In tale ottica non tutte le azioni o i provvedimenti presi in conseguenza di comportamenti non corretti o non rispettosi delle regole della vita scolastica possono configurarsi come provvedimenti disciplinari. Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia che, in assenza di una specifica previsione, la nota disciplinare scritta sul registro ma non comunicata al dirigente, al coordinatore e alla famiglia dello studente non può esser considerata sanzione disciplinare. La semplice segnalazione di un comportamento scorretto sul registro, il richiamo verbale o scritto del docente o del dirigente relativo ad un comportamento non grave pur non coerente con le regole della vita scolastica comminato senza seguire le fasi del procedimento disciplinare sono da considerarsi azioni con valore educativo e misure preventive ma non costituiscono sanzione disciplinare. Affinché una nota sul registro sia considerata sanzione disciplinare è necessario che segua l’iter del procedimento amministrativo. Di seguito vengono illustrate le caratteristiche specifiche che contraddistinguono il provvedimento disciplinare e il procedimento che deve essere seguito per irrogare una sanzione.

Prima però di affrontare tale argomento si ritiene opportuno ricordare e approfondire alcuni aspetti legati al dovere di vigilanza da parte dei docenti in quanto strettamente connessi alla tematica dei provvedimenti disciplinari poiché il dovere di vigilanza è finalizzato a garantire la sicurezza dell’alunno per tutto il tempo in cui lo studente fruisce della prestazione scolastica per evitare che l’allievo procuri danni alle cose, alle persone e a se stesso. Il docente è chiamato quindi ad intervenire ogni volta che si determinano situazioni che possono mettere in gioco tale sicurezza utilizzando tutti gli strumenti che la sua funzione gli mette a disposizione, compresa la sanzione disciplinare. Il mancato intervento può determinare responsabilità per comportamento omissivo.

Ogni docente ha il compito di vigilanza degli alunni senza soluzione di continuità durante le ore di servizio. Il mancato assolvimento dell’obbligo di vigilanza costituisce responsabilità con rilievo disciplinare, civile e penale. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo, oltre che dal contratto di lavoro, è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile e dal Codice penale art. 591 abbandono di minori (limitato a soggetti con età inferiore agli anni 14 e a incapaci o a minori di anni 18 all’estero affidatigli per ragioni di lavoro).

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Il minorenne è assimilato a persona incapace di intendere e di volere anche se in misura decrescente rispetto all’età anagrafica (e di conseguenza con l’aumentare dell’età diminuisce la responsabilità del docente, senza tuttavia venir meno fino alla maggiore età).

L’art. 2048 c.c. inoltre dispone, senza distinzione tra maggiorenni e minorenni, che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti (che comprendono anche i genitori e i tutori) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Infine l’art. 1218 del c.c. recita “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (in questo caso l’obbligo di vigilanza derivato dal contratto di lavoro del docente e dall’iscrizione dello studente a scuola, dalla sua accettazione, dalla presenza e dagli orari delle lezioni) è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” Il docente può essere chiamato a rispondere del danno in caso di dolo o colpa grave (imprudenza, negligenza, imperizia, violazione di norme, prevedibilità dell'evento ecc.).

La normativa sopra citata ha come conseguenza che viene invertito l’onere della prova: non spetta al danneggiato provare che la scuola è causa del danno, ma spetta alla scuola provare che il danno è dovuto ad una causa improvvisa e imprevedibile.

È tuttavia evidente che tali incombenze non devono creare situazioni che ostacolano l’attività didattica. In ambito scolastico sono presenti momenti che determinano situazioni che rendono più difficile la vigilanza (entrata, uscita, cambio dell’ora, intervallo, assemblee di classe o di istituto, visite e viaggi di istruzione, spostamenti per raggiungere i laboratori o le palestre). Tenendo conto dell’età degli studenti, dei comportamenti abitualmente tenuti dalle singole classi, della presenza o meno di soggetti con problematiche relazionali, quando circostanze oggettive di tempo e di luogo rendano l’adempimento assolvibile solo parzialmente, spetta al docente valutare i rischi legati alla specifica situazione e adottare tutte le misure attive e cautelari applicabili mentre spetta al dirigente scolastico adottare le misure organizzative applicabili che possono risultare utili per ridurre i rischi.

La responsabilità può derivare dall’essere a conoscenza di una situazione che può generare rischi (e il rischio può derivare dai comportamenti che abitualmente gli studenti tengono e dall’essere informati di ciò o dall’essere tali comportamenti frequenti e perciò prevedibili) e dall’aver trascurato quindi l’eventualità che una determinata classe o determinati studenti non siano, ad esempio, ancora in grado di gestire il trasferimento dall’aula in palestra o in un laboratorio e viceversa senza la presenza costante di un adulto. Ancor più grave è la sottovalutazione di comportamenti che possono generare o sfociare in situazioni che nel linguaggio comune generalmente sono definite come "bullismo", anche nella forma delle violenze perpetrate attraverso la rete internet e i social network.

In relazione a quanto sopra detto si precisa che l’obbligo di vigilanza non può considerarsi assolto con la semplice presenza del docente, anche se continua. Né è possibile pensare che solo in virtù dell’età degli studenti venga meno l'obbligo di vigilanza. Tale obbligo rimanda all’esercizio attivo della funzione docente e alla sua dimensione professionale in quanto richiede una profonda conoscenza dei propri allievi, la capacità di valutare le diverse situazioni, la necessità di non sottovalutare casi e soggetti problematici, il dovere di intervenire ogni volta che si viene a conoscenza di fatti e situazioni che necessitano di un intervento educativo e, se non sufficiente questo, di un intervento sanzionatorio. Come costituisce responsabilità per mancata vigilanza la non presenza nel luogo in cui sono gli studenti affidati senza un valido motivo o il non aver preso le minime misure precauzionali che potevano esser prese in relazione al contesto e alle risorse disponibili, così la semplice presenza senza intervenire nei casi in cui ciò si renda necessario non elimina la responsabilità del docente. In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che, come già ricordato in questa circolare, le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e quindi sono dirette soprattutto a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di atti che l’istituzione scolastica è chiamata in primo luogo a prevenire ma anche a punire, in particolare se tali atti mettono a rischio la sicurezza o l'integrità della salute psicofisica delle persone. Pertanto è necessario non trascurare la presenza di tale strumento così come è opportuno evitarne l’abuso in casi in cui, per la non particolare gravità del comportamento e per la sua manifestazione sporadica, è possibile usare altre modalità di intervento. Inoltre è importante tener presente contestualmente il principio della “corresponsabilità educativa” di scuola e famiglia. Compito della prima è “far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini” mentre spetta ai genitori, ai quali la legge attribuisce il dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) condividere con la scuola l’azione pedagogica. Per il codice civile (art. 2048 c.c. e art. 147 c.c.), anche per quei comportamenti sanzionabili che dovessero realizzarsi durante l’orario scolastico, la culpa in educando, propria della funzione genitoriale, può concorrere con le responsabilità del personale scolastico per culpa in vigilando in quanto i doveri di educazione che incombono sui genitori nei confronti dei figli non vengono meno solo perché il minore è affidato all’altrui vigilanza. Preso atto di ciò, affinché ciascuno dei due soggetti responsabili nei confronti del minore studente possa esercitare le proprie funzioni, è opportuna una costante e reciproca circolazione di informazioni che, soprattutto nel momento in cui si manifestano o si creano situazioni problematiche, diventa necessaria. È quindi un dovere della scuola informare i genitori affinché essi possano esercitare la loro funzione e condividere con la scuola una strategia educativa. La comunicazione alla famiglia non ha quindi uno scopo meramente formale, ma riveste un valore sostanziale, così come rivestono tale funzione anche altri aspetti del procedimento disciplinare.

Dal punto di vista amministrativo gli elementi necessari del procedimento disciplinare sono:

  • l’informazione data al soggetto destinatario dell’avvio del procedimento (alla famiglia nel caso di studenti minorenni);
  • la garanzia del diritto di difesa degli studenti incolpati;
  • la precisa individuazione delle infrazioni disciplinari facenti riferimento agli ambiti generali del vivere insieme e ai regolamenti della scuola dove sono specificati doveri e/o divieti di comportamento e di condotta, escludendo il rinvio generico ad altre norme o al buon senso;
  • l’individuazione delle sanzioni correlate alle infrazioni disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento della scuola e devono essere ispirate al principio fondamentale della non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, c. 3, DPR 249/1998 Statuto degli studenti e delle studentesse);
  • l’individuazione degli organi competenti a comminare le sanzioni (docente, dirigente scolastico o consiglio di classe), la definizione del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell’addebito, alla forma e modalità di attuazione del contraddittorio ed al termine di conclusione.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, ai principi di gradualità e di riparazione del danno. Esse tengono conto anche della situazione personale dello studente.

Si ritiene opportuno sottolineare che il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.  In virtù di tale principio l’eventuale provvedimento disciplinare deve essere formalmente corretto e adeguatamente motivato al fine di evitare vizi che lo renderebbero nullo o annullabile.

Il regolamento di disciplina prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

  • Nota disciplinare scritta: per mancanze lievi e non ripetute che si considerano però rilevanti sul piano disciplinare; è irrogata dal docente e consiste in una nota scritta che descrive il comportamento sanzionato, è riportata nel fascicolo personale e trasmessa al dirigente e, tramite questi, al coordinatore, e alla famiglia; nei casi più gravi il dirigente può decidere di convocare la famiglia.
  • Ammonimento scritto: è irrogato dal dirigente scolastico su propria iniziativa o a seguito di segnalazione del coordinatore, del docente o del personale scolastico che ha rilevato il comportamento da sanzionare e consiste in una comunicazione da consegnare alla famiglia e da inserire nel fascicolo personale; nei casi più gravi il dirigente può decidere di convocare la famiglia.
  • Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a un periodo massimo di 15 giorni:  può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, anche con la  possibilità di trasformare l'allontanamento in altre attività per favorire un'azione di recupero comportamentale; è una sanzione irrogata dal Consiglio di classe che, quando esercita le proprie competenze in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata (ma non nella forma del collegio perfetto) a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questa).
  • Allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre i quindici giorni: può essere disposto solo in caso infrazioni disciplinari molto gravi o reiterate dopo allontanamenti temporanei inferiori a 15 giorni; è irrogato dal Consiglio di Istituto.
  • Allontanamento dalle lezioni, fino al termine delle lezioni: è irrogato dal Consiglio di Istituto.
  • Esclusione dagli scrutini finali e/o dallo esame di Stato conclusivo del corso di studi: è irrogato dal Consiglio di Istituto

La nota disciplinare e la segnalazione di comportamenti e atteggiamenti per i quali si ritiene che possano essere irrogate sanzioni superiori alla nota disciplinare debbono essere comunicati tempestivamente dal docente al dirigente scolastico (entro 3 giorni) e, tramite questi, al coordinatore del consiglio di classe e alla famiglia utilizzando i moduli presenti nella sezione moduli e formulari area docenti.

Si evidenzia inoltre che nel caso in cui sia comminata una sanzione amministrativa per divieto di fumo, il docente che ha contestato l’infrazione deve avvertire il dirigente scolastico affinché venga informata la famiglia (obbligatoriamente se si tratta di studenti minorenni). Anche i moduli per la contestazione dell'infrazione saranno disponibili sul sito all'indirizzo www.liceorossi.gov.it nella sezione moduli e formulari area docenti.

È importante anche il rispetto dei tempi che sono previsti dal regolamento di istituto o dalle norme vigenti.

Si sottolinea il fatto che, sulla base della proposta sopra evidenziata, spetta al docente una prima valutazione della gravità del comportamento e quindi la scelta, in prima istanza, della procedura da attivare.

Si ricorda che sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti la nota disciplinare scritta comporta un voto di condotta non superiore a 8, l’avvertimento scritto comporta un voto di condotta non superiore al 7, la sospensione anche di un solo giorno comporta un voto di condotta non superiore al 6 (ovviamente in relazione al periodo scolastico in cui si è manifestato il comportamento non conforme alle regole della vita scolastica o della vita sociale in base al principio della temporaneità dell'azione disciplinare. Per l'eventuale periodo successivo deve essere preso in considerazione l'atteggiamento tenuto dallo studente successivamente alla sanzione). In assenza di provvedimenti disciplinari i l voto di condotta è 9 o 10.

La scuola inoltre deve offrire, come già ricordato, allo studente cui è stata comminata una sanzione disciplinare che comporta l’allontanamento dalle lezioni, al fine di rafforzare la possibilità di recupero dello studente, come sottolineato dall’art. 4 comma 2 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, la possibilità di scegliere attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (es.: attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.).

Ogni sanzione disciplinare può essere irrogata solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità personale dello studente (art. 4 , c. 9 ter Statuto degli studenti e delle studentesse). È quindi escluso, in base al principio della natura personale della responsabilità disciplinare sancito dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, la possibilità di sanzionare senza una puntuale verifica delle responsabilità di ciascun studente genericamente l’intera classe o gruppi di studenti per i quali non siano state accertate specifiche responsabilità. Non è neppure possibile sanzionare comportamenti che non sono indicati come infrazioni dal regolamento di istituto. Per tali aspetti la funzione educativa e la funzione sanzionatoria non sono interscambiabili in quanto è possibile esercitare la funzione educativa anche di fronte a situazioni in cui la responsabilità non sia accertabile ma non è possibile in tali casi l’esercizio della funzione sanzionatoria anche se esercitata come funzione educativa.

La sanzione disciplinare deve sempre esplicitare in maniera chiara i motivi che l’hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario, anche a livello di verbalizzazione, il rigore motivazionale e argomentativo e il riferimento preciso alle infrazioni e alle sanzioni previste dal regolamento di istituto, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell’applicazione delle sanzioni stesse. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento sino al termine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale. Come quest’ultimo, dunque, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado di scuola all’altro. Le assenze dovute a sanzioni disciplinari non rientrano tra quelle per cui è possibile applicare deroghe, a meno che lo studente non abbia optato per attività alternative a favore della comunità scolastica che comportano la presenza a scuola per l'intera durata delle lezioni.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del DM 306/2007.

Si sottolinea che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Si sottolinea inoltre il fatto che se il comportamento segnalato che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato procedibile d'ufficio in base all’ordinamento penale vigente, il dirigente scolastico è obbligato alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art. 361 c.p..

Si ricorda ancora l’importanza della comunicazione alla famiglia ogni qualvolta si manifesti un comportamento o un atteggiamento di una certa gravità in relazione sia al dovere di informazione da parte della scuola sia alla responsabilità educativa della famiglia.

Si forniscono le seguenti indicazioni che si ritengono necessarie per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi all'obbligo di vigilanza:

  • Spostamenti dall’aula a laboratori e palestre: gli spostamenti dall’aula nei laboratori o in palestra, in particolare quando tali spostamenti sono previsti dall’orario delle lezioni, debbono essere organizzati concordando con il referente di sede misure concrete, materialmente possibili, adeguate a garantire soprattutto la sicurezza degli studenti stessi, cercando nello stesso tempo di arrecare il minor disagio possibile per la didattica. In particolare è necessario che i collaboratori scolastici siano presenti nel corridoio e non impegnati in altre attività e che non si trascuri il controllo anche sui tempi e le modalità con cui gli studenti si spostano al fine di individuare quali classi possono raggiungere autonomamente laboratori o palestre.
  • Casi in cui non sia possibile sostituire il docente assente: nel caso in cui non sia possibile trovare un docente che effettua la supplenza in una classe che ospita studenti minorenni a causa dell’imprevedibilità dell’assenza di un docente e della non disponibilità di altro personale, suddividere gli studenti, in via eccezionale, nelle altre classi cercando di ridurre al minimo il loro numero in ciascuna classe ospitante (uno o due studenti). Se l’ora di lezione è l’ultima della giornata e gli studenti sono maggiorenni, è possibile, sempre e solo in casi eccezionali, quando in nessun modo sia possibile sostituire il docente, far uscire gli studenti previa comunicazione alla famiglia, anche tramite SMS se non è possibile raggiungere i genitori telefonicamente. L'uscita anticipata o l'entrata in ritardo di studenti minorenni è possibile solo se la famiglia è stata avvisata almeno il giorno prima e se lo studente sia in possesso della firma per presa visione dell'avviso, altrimenti dovrà rimanere a scuola anche in altre classi.
  • Intervallo nel cortile interno sede Pascoli: è vietato l’accesso al cortile via Lambruschini fino a quando non sarà possibile garantire la sicurezza del luogo.
  • Intervallo nel cortile interno sede Rossi: vista anche la promiscuità dovuta alla presenza delle associazioni nel seminterrato e l’impossibilità di spostare i collaboratori scolastici nel cortile interno durante l’intervallo non è consentito agli studenti l’accesso al cortile durante l’intervallo.

In particolare si sottolinea il fatto che, una volta garantita la rapidità degli spostamenti da parte dei docenti durante il cambio dell’ora, salvo cause di forza maggiore, spetta ai collaboratori scolastici il compito di vigilare i corridoi, soprattutto dove si è a conoscenza di situazioni che possono creare problemi, e avvisare immediatamente i docenti nel caso in cui il comportamento degli studenti non sia rispettoso delle regole della vita scolastica. Inoltre spetta sempre ai collaboratori scolastici vigilare corridoi, aule vuote e bagni durante le ore di lezione per evitare che gli studenti utilizzino tali locali come luoghi per fumare e i corridoi o gli spazi momentaneamente non utilizzati come luoghi per soggiornare fuori dall’aula. Spetta inoltre ai collaboratori il compito di controllare i corridoi e i cortili esterni durante l’intervallo. Si ricorda ai docenti l’indicazione, salvo casi eccezionali, di non far uscire gli studenti più di uno per volta in ciascuna classe al fine di ridurre le occasioni di ritrovo nei bagni o nei corridoi.

In relazione all’accesso nei locali della scuola da parte di persone diverse dal personale in servizio o degli studenti, si fa presente che da un lato la scuola non è un ufficio pubblico ma un luogo dove si svolgono specifiche attività soggette a regole di vigilanza che hanno un particolare valore in virtù sia della responsabilità contrattuale dei docenti e del dirigente scolastico che della tutela del minore (artt. 2047 e 2048 del c.c), dall’altro non è un corpo chiuso verso l’esterno ma un luogo dove operano persone e dove si instaurano relazioni di vario genere che non costituiscono pericolo per gli studenti o non ostacolano lo svolgimento delle attività didattiche. Il genitore o altra persona estranea al contesto scolastico ma conosciuta quali ad esempio i tecnici o i funzionari dell'ente locale, possono entrare nell’edificio chiedendo l’autorizzazione o il permesso, specificando il motivo della richiesta ed evitando di interrompere le lezioni (incontrando i docenti ad esempio nell’intervallo o nelle ore in cui non hanno lezione in luoghi quali l’aula insegnanti o nelle zone in cui si effettua il ricevimento dei genitori), sempre tale persona non sia chiamata a scuola per svolgere una funzione didattica o di testimonianza; in tal caso può partecipare anche alle lezioni dopo che il dirigente sia stato informato della sua presenza ed abbia autorizzato l’attività (e questo vale anche per tutti coloro che non fanno parte del personale scolastico, compresi eventuali esperti esterni non retribuiti). Le funzioni strumentali, i coordinatori dei consigli di classe, i singoli docenti debbono informare il dirigente scolastico su tutte le iniziative che prevedono l’intervento di estranei, uscite scolastiche o semplicemente anche spostamenti di orari o la presenza della classe in luoghi diversi rispetto alla propria aula. In tali casi è inoltre necessario concordare con i colleghi orari e disponibilità al fine di evitare contestazioni, incomprensioni, litigi.

Inoltre tutte le iniziative di tale tipo debbono essere comunicate tramite note diffuse dalla segreteria con tempi sufficientemente distesi al fine di poter gestire l’insieme delle attività di entrambe le sedi. Iniziative improvvisate, comunicate in tempi troppo stretti o addirittura non comunicate possono creare disfunzioni, disguidi, situazioni talvolta anche non facilmente gestibili con le famiglie. Si ricorda inoltre che, di norma, iniziative che coinvolgono gli studenti in orari diversi dalle ore di lezione di ciascun docente debbono essere concordate nel Consiglio di classe o, se ciò non è possibile, quantomeno tra i docenti interessati.

Si raccomanda a tal proposito di evitare ogni discussione di fronte agli studenti o ai genitori. Difficoltà di qualsiasi tipo debbono essere affrontate nelle sedi opportune e con modalità contraddistinte da forme e atteggiamenti civili e utili a risolvere tali situazioni, coinvolgendo eventualmente il dirigente scolastico o il referente di sede. Non sono accettabili situazioni che possono comportare una inutile denigrazione dell’immagine della scuola o della professionalità del corpo docente, ancor più quando i motivi sono futili o, più semplicemente, riconducibili a una mancata attenzione alla necessità di tenere corrette e funzionali relazioni comunicative e interpersonali. All’interno dell’istituzione scolastica non possono e non saranno tollerati comportamenti diversi dal civile confronto di idee e opinioni, dalla collaborazione reciproca e dal rispetto delle persone, delle funzioni, delle decisioni prese da organi collegiali, collaboratori e docenti o personale incaricato di gestire specifiche situazioni su delega del dirigente o degli organi collegiali.

La collaborazione dei docenti è inoltre necessaria per gestire gli spazi condivisi (laboratori, biblioteche, palestre, aula magna) in cui è necessario da un lato garantire l'integrità dei materiali e delle attrezzature e dall'altro la massima disponibilità in quanto tali spazi sono funzionali solo se usati dal più alto numero di studenti possibile ma nello stesso tempo se non vengono danneggiati o non viene manomesso il materiale, le attrezzature, gli strumenti conservati in tali locali. Le classi che dimostrano di non saper utilizzare gli spazi comuni non avranno più accesso a tali locali.

Inoltre si ricorda che docenti e collaboratori scolastici non debbono prendere in consegna documenti (in particolare se contenenti dati sensibili) né conservarli nei propri registri o nei registri di classe. I genitori debbono essere invitati a rivolgersi alla segreteria presso la sede Rossi o, se presente, all’assistente amministrativo presente nella sede Pascoli in alcuni giorni della settimana in casi in cui abbiano difficoltà a recarsi nella sede della segreteria didattica. In ogni caso tutta la documentazione degli studenti o del personale deve essere conservata nella sede Rossi, compresi i registri dei verbali dei consigli di classe.

Una particolare attenzione dovrà esser prestata all’informazione relativa alle motivazioni di salute. Il semplice certificato medico che attesta la possibilità di riprendere le lezioni non costituisce un documento valido per l’applicazione di deroghe o per il riconoscimento della regolarità della frequenza. È necessario chiedere un certificato in cui il medico indichi esplicitamente che l’assenza è dovuta a motivi di salute (senza indicare la diagnosi).

 

STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELL’IRC

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC e che non hanno optato per l’uscita dall’edificio scolastico né per le attività integrative, debbono rimanere negli spazi loro assegnati per lo svolgimento di attività di studio personale sotto il controllo dei collaboratori scolastici. Gli studenti che hanno optato per l’uscita non possono rimanere nell’edificio scolastico.

 L’autorizzazione per poter uscire dall’edificio scolastico deve essere presentata dal genitore per gli studenti minorenni mediante apposito modulo scaricabile dal sito. Per gli studenti maggiorenni occorre una semplice dichiarazione da parte della famiglia di essere a conoscenza della richiesta presentata dallo studente.

Nel caso in cui sia assente l’insegnante di religione e sia sostituito da un docente che non insegna tale disciplina, gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC e che non hanno optato per l’uscita dall’edificio scolastico debbono rimanere in classe con i compagni pur svolgendo le loro attività di studio personale.

CONTROLLO FIRME PER USCITA ANTICIPATA O ENTRATA POSTICIPATA

Nel caso in cui, per gravi motivi di carattere organizzativo, sia necessario far entrare la classe in ritardo o farla uscire anticipatamente, verranno avvertite le famiglie almeno con un giorno di anticipo tramite avviso sul diario personale che dovrà essere firmato dal genitore per presa visione e mostrato al docente della prima ora del giorno in cui verrà effettuata l'uscita anticipata. Gli studenti minorenni che non sono in grado di esibire la firma per presa visione dei genitori non possono uscire fino al termine delle lezioni come previsto dall'orario.

 USCITA

Si ricorda che la responsabilità di vigilanza da parte del docente permane fino a quando lo studente è presente nell'edificio scolastico. I docenti quindi sono invitati a vigilare sugli studenti loro affidati anche durante l'uscita con l'aiuto dei collaboratori scolastici.

ABBIGLIAMENTO

Nel rispetto della libertà personale che si esercita anche tramite la scelta del proprio abbigliamento, si fa presente comunque che la scuola è uno spazio condiviso in cui si svolge una funzione pubblica e un’azione formativa e quindi che l’abbigliamento deve essere consono a tale ambiente. Anche il modo di vestire può facilitare od ostacolare la collaborazione e le relazioni necessarie affinché possa essere esercitata la funzione formativa propria della scuola. Si ritiene che inserire norme precise sull’abbigliamento in una circolare sia qualcosa di eccessivamente burocratico che non risponde all’esigenza di buon senso e di buon gusto che devono essere fatti propri dagli studenti e che sono elementi necessari per creare situazioni che facilitano i rapporti interpersonali e le relazioni specifiche di un ambiente di apprendimento efficace. Un richiamo però a tener presente tale aspetto è necessario per facilitare il dialogo formativo che deve coinvolgere le famiglie e favorire la crescita personale dell’autonomia dello studente che non può tradursi in una libertà di comportamento e di atteggiamenti senza vincoli e limiti.

USO DEL PARCHEGGIO

L’uso del parcheggio delle due sedi è riservato al personale dell’istituto. Non è consentito l’ingresso ad autoveicoli che non siano condotti da tale personale ad eccezione di casi particolari autorizzati dal dirigente. Nei cortili sono individuati spazi riservati al dirigente scolastico e al DSGA o ad altro personale che può avere necessità di spostarsi urgentemente da una sede all’altra per motivi di servizio e spazi per il personale disabile o con invalidità temporanea. Nell’orario dei docenti che prestano servizio in entrambe le sedi deve essere garantita almeno un’ora di intervallo tra le ore prestate in una sede e le ore prestate nell’altra nell’ambito della stessa giornata lavorativa, per cui tale spostamento non può considerarsi urgente. È autorizzato l’accesso a fornitori solo in presenza di DUVRI e a mezzi dell’Amministrazione provinciale o di altro ente che deve effettuare interventi di manutenzione e assistenza.

È assolutamente vietato parcheggiare davanti a porte, ostacolare l’uscita di altri veicoli, parcheggiare in prossimità dei bidoni della spazzatura.

Si fa presente che:

  1. la legge 990 del 1969 rende obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile per tutti i veicoli circolanti e non purché tenuti sugli spazi pubblici, pertanto la maggior parte delle polizze di Responsabilità Civile stipulate risarcisce per danni involontariamente causati a terzi in seguito alla circolazione del veicolo assicurato in spazi pubblici o strade private ad uso pubblico;
  2. i cortili dei due edifici scolastici costituiscono uno spazio privato in quanto vi è un accesso delimitato da un cancello e l'ingresso è consentito solo a categorie specifiche di utenti (personale in servizio nell’IIS Rossi);
  3. tali aree non sono adibite esclusivamente al parcheggio e ancor meno possono esserlo , intendendole come aree di parcheggio custodite.

Sulla base di tali premesse è evidente che:

  1. la circolazione dei veicoli può essere autorizzata solo in presenza di particolari cautele quali “procedere a passo d'uomo”, non lasciare veicoli in luoghi che possano costituire intralcio ad altre attività o ostacolo per le vie d’uscita;
  2. la scuola non risponde di danni o furti in quanto non vi è una presa in custodia di oggetti o veicoli lasciati nel cortile o anche in altri spazi interni o esterni;
  3. l'assicurazione della maggior parte dei veicoli non copre i danni provocati a cose o persone e comunque quasi mai è consentita l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione, pertanto il proprietario del veicolo dovrà rispondere personalmente dei danni provocati;
  4. l'assicurazione della scuola per la responsabilità civile non copre e non può coprire i danni provocati da veicoli lasciati incustoditi negli spazi esterni dell'Istituto Scolastico perché eventuali danni provocati dalla circolazione e dalla sosta dei mezzi non è riconducibile a danni causati a terzi da propri dipendenti o studenti nell'esercizio di compiti inerenti la propria qualifica o di attività istituzionali autorizzate.

Pertanto l’accesso al parcheggio può essere autorizzato solo dopo aver preso visione delle condizioni e delle indicazioni sopra esposte mediante la compilazione di un modulo che può essere ritirato in segreteria.

Il modulo da sottoscrivere riguarda esclusivamente l'obbligo da parte della scuola di avvisare tutti coloro che entrano nel cortile con un veicolo che debbono essere prese determinate precauzioni e che il loro contratto assicurativo può non essere valido all'interno degli spazi privati.

ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è garantito dalla normativa vigente in base alla quale "gli studenti della scuola secondaria superiore e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola". Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti".

L'esercizio del diritto è vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge e dalle norme interne dell’Istituto.

L'assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l'obbligo) di partecipare all'assemblea richiesta dai loro rappresentanti. Gli studenti che decidono di non partecipare all’assemblea svolgono attività didattica con i docenti in servizio. L'assemblea di istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.  Per motivi di sicurezza legati al numero degli studenti presenti nelle due sedi, le assemblee in entrambe le sedi si svolgeranno in due fasi, dalle 8,30 alle 11 per il triennio, dalle 11 fino al termine delle lezioni (e comunque non oltre le 13,00) per il biennio. Gli studenti del linguistico che hanno le loro classi nella sede Rossi entreranno alle ore 8,00 in aula magna nella sede Pascoli e rientreranno nella sede Rossi alle ore 11. I docenti in servizio in tali ore (prima e terza) saranno presenti nella sede Pascoli per prendere le presenze e per accompagnare nella sede Rossi gli studenti.

Le assemblee, sia di classe che di istituto, possono essere svolte, nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni e subordinatamente alla disponibilità dei locali, durante l'orario delle lezioni. L’assemblea di istituto ha durata massima pari alle ore di lezione di una giornata.

L'assemblea di classe può essere della durata massima di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico né utilizzare di norma ore dello stesso insegnante e deve essere chiesta con almeno 5 giorni di anticipo.

Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruenza dell'iniziativa rispetto agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel P.O.F., sia sugli aspetti dell'eventuale imputazione della spesa ai capitoli del Bilancio.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, o del 10% degli studenti; tale richiesta va presentata almeno 5 giorni prima della data prevista per l’assemblea.

L'Assemblea di classe è convocata tramite i rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe che effettuano regolare richiesta di assemblea al Dirigente Scolastico, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte per l'assemblea, almeno cinque giorni prima della stessa.

Durante l'assemblea di classe il docente in servizio deve esercitare la vigilanza e può interromperla in caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.

Di ciascuna assemblea va redatto regolare verbale a cura dei rappresentati degli studenti da consegnare al responsabile di sede entro cinque giorni dall’effettuazione della stessa.

All'assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, "possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino".

Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel corso dell’assemblea di istituto nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa.

 


Il referente di sede o un suo sostituto deve stampare la presente circolare e incaricare i collaboratori scolastici di farla girare in tutte le classi o nelle classi in indirizzo.
I docenti presenti in classe leggeranno la circolare chiedendo agli studenti di trascrivere le informazioni contenute sul diario e di far firmare il comunicato per il giorno seguente; inoltre indicheranno sul registro di classe l’avvenuta lettura il numero di circolare, l’oggetto, l’ora in cui è stata letta e la necessità di controllare il giorno seguente le firme sul diario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. MASSIMO CECCANTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

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