ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA

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COMUNICAZIONE INTERNA N. 538Massa, 07/04/2017


Tutti i docenti


OGGETTO: Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323

Con nota 10719 del 21 marzo 2017 il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato al MIUR un parere relativo alla diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 che si allega.
Si riporta la parte finale del documento del Garante in cui si evidenzia

"Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma l, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto."

Gli stessi principi valgono per tutti i documenti che vengono pubblicati sul sito (programmazioni, programmi, relazioni, progetti ecc.) pertanto si invitano tutti i docenti a non inserire dati personali  all'interno di tali documenti. Per quanto riguarda il verbale (Consigli di classe, Glh ecc.) è invece necessario inserire i dati personali; tali documenti sono coperti da segreto d'ufficio e sono accessibili solo su esplicita richiesta di accesso ai sensi della Legge 241/1990.


Il referente di sede o un suo sostituto deve stampare la presente circolare e incaricare i collaboratori scolastici di farla girare in tutte le classi o nelle classi in indirizzo.
I docenti presenti in classe leggeranno la circolare chiedendo agli studenti di trascrivere le informazioni contenute sul diario e di far firmare il comunicato per il giorno seguente; inoltre indicheranno sul registro di classe l’avvenuta lettura il numero di circolare, l’oggetto, l’ora in cui è stata letta e la necessità di controllare il giorno seguente le firme sul diario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. MASSIMO CECCANTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

CM391

Allegati: